Misure di prevenzione antincendio in cantiere durante  la costruzione di opere civili ed il montaggiodi macchinari ed impianti

Un fenomeno che in questi ultimi anni sta producendo considerevoli perdite, per le compagnie di assicurazione che assumono rischi CAR/EAR, è il verificarsi, con sempre maggior frequenza, dello scoppio di incendi in cantiere durante la costruzione di opere civili ed il montaggio di macchinari ed impianti.

Solo negli ultimi cinque anni, in Europa, a causa di incendi si sono perse somme ingenti, in un solo caso anche oltre 500 miliardi di lire. Questi incidenti hanno una significativa tendenza a crescere, come evidenziato nei grafici sottoriportati; essi sono basati su uno studio della Munich Re, in cui sono stati analizzati più di 1500 incendi di vaste proporzioni verificatisi in anni recenti.

 

Capitolo I - Scopo dello studio

Nel nostro paese l'assenza di una normativa di legge di riferimento, nella fase di costruzione e montaggio di opere civili ed impianti, comporta che nelle polizze di assicurazione CAR/EAR, le clausole riferite ad eventi dannosi dovuti ad incendio siano del tutto generiche e sostanzialmente inapplicabili, con conseguenze negative sia per l'Assicurato che per l'Assicuratore; lo scopo di questo studio è pertanto quello di presentare:

     

  • leggi e/o codici di comportamento utilizzati in altri Paesi;

  • norme di prevenzione applicabili a specifiche attività svolte all'interno del cantiere;

  • proposta di normativa generale in tema di costruzione opere civili e montaggi impianti;

  • proposta di un'appendice di polizza riguardante il rischio incendio in cantiere durante la costruzione, il montaggio e l'avviamento.

Capitolo III - Codici di comportamento utilizzati in altri paesi

Anche nei Paesi di più antiche tradizioni nel campo assicurativo non esistono specifiche norme di legge in materia di prevenzione incendi riferite a cantieri per
costruzione di opere civili e montaggio di impianti. Tuttavia Svizzera, Germania, Regno Unito, USA, per citare nazioni tra le più significative, adottano norme e codici di comportamento che, in molti casi, sono richiamati in maniera vincolante nelle polizze CAR/EAR.

In questo studio si riportano le ricerche, gli approfondimenti e le proposte della Swiss Reinsurance Company di Zurigo e quanto messo a punto sull'argomento nel Regno Unito da: Associazione Proprietari Edili, Comitato Prevenzione Sinistri, Associazione Imprenditori Edili,Associazione Imprese Assicuratrici Britanniche, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, Vigili del Fuoco di Londra, il cui lavoro di gruppo ha prodotto un documento successivamente denominato, per brevità, "Joint Code".

2.1 - Norme prevenzione incendi nei cantieri, pubblicazioni Swiss Re

Le considerazioni della Compagnia Svizzera sono state pubblicate in uno studio edito nel 1993 dal titolo: "Protezioni antincendio nei cantieri", qui di seguito riportato.

1 - Introduzione

Evoluzione dei danni derivanti da incendio

Le compagnie di assicurazione e riassicurazione hanno recentemente constatato con allarme una maggior frequenza di gravi incendi nei cantieri durante la costruzione sia di edifici civili che di impianti industriali.

I casi seguenti possono dare un'idea di questo sviluppo preoccupante :

     

  • A Londra, nel 1990 e 1991, due incendi, in edifici adibiti ad uffici, hanno causato danni alla proprietà per, rispettivamente, 80 e 250 milioni di Franchi Svizzeri.

  • In Germania, una serie di incendi in impianti per il trattamento rifiuti e recupero energia verificati alle torri di depurazione del gas hanno provocato, nel 1987, danni per più di 50 milioni di Franchi Svizzeri.

  • In Belgio, nel 1991, un incendio in un moderno impianto di galvanizzazione ha causato danni alla proprietà per oltre 140 milioni di Franchi Svizzeri.

  • In Spagna, i danni subiti dalla proprietà a seguito di un incendio sviluppatosi in un padiglione della fiera mondiale di Siviglia, nel febbraio de11992, ammontano a circa 30 milioni di Franchi Svizzeri.

Gli incendi negli impianti e negli edifici (spesso sul punto di essere completati), oltre a causare danni diretti (generalmente assicurati) alla proprietà, sono anche causa sostanziale di danni indiretti perdita di produzione, di quota di mercato, di affitto di edifici alternativi, etc. Questi costi, a meno che non siano compensati (nei casi più favorevoli comunque solo parzialmente) da impegni o responsabilità già definite, sono normalmente sostenuti dalla proprietà, perché l'assicurazione per questi tipi di perdite è piuttosto infrequente.

Cause

Da un'analisi delle cause di questi incidenti si rileva che:

     

  1. le condizioni di lavoro in un cantiere sono fondamentalmente differenti da quelle del settore di produzione industriale, commerciale od amministrativo.
    Esse infatti sono caratterizzate da:

    • variazioni continue del tipo di lavoro in conseguenza dell'avanzamento della costruzione;

    • utilizzo di equipaggiamenti provvisori che raramente soddisfano gli standard di sicurezza richiesti per le installazioni fisse

    • grande varietà di lavori di solito eseguiti da più imprese simultaneamente

    • una costante rotazione delle imprese e del personale ( è raro che una squadra ben coordinata lavori a lungo nello stesso cantiere )

    • recuperi forzati dovuti a circostanze impreviste come cattivo tempo o ritardi nelle spedizioni

       

  2. l'uso sempre più frequente di materiali con un alto grado di infiammabilità, in particolare le coibentazioni e, in certi casi, l'applicazione di sostanze anticorrosione, che provocano spesso l'insorgere di gas aggressivi e corrosivi

     

  3. una concentrazione, spesso assai alta, di materiali di valore in alcune zone degli edifici o degli impianti

     

  4. non solo gli impianti industriali, ma anche hotels, uffici, palazzi e fiere sono perlopiù progettati con spazi interni di grandi dimensioni, che possono spesso produrre un pericoloso effetto camino

     

  5. periodi di congiuntura economica sfavorevole fanno sì che i prezzi scendano, soprattutto nel settore industriale. Poichè è più facile tagliare le spese nel settore riguardante la sicurezza piuttosto che in altre aree, la prevenzione è spesso trascurata Infine, non bisogna, sottovalutare gli incendi dolosi.

Scopo della pubblicazione

Esaminare in dettaglio i rischi incendio nei cantieri e contribuire alla prevenzione di perdite nell'interesse di tutte le parti coinvolte. La protezione della vita umana ha evidentemente la massima priorità.

2 - I rischi incendio durante la costruzione

Durante la costruzione di un edificio o di un impianto industriale, è buona norma considerare separatamente le seguenti fasi di costruzione e le corrispondenti misure preventive adottate:

     

  • allestimento del cantiere

  • costruzione delle strutture di base

  • installazione e messa a punto degli equipaggiamenti interni

  • prove a vuoto ed a carico

Allestimento del cantiere

I maggiori rischi di incendio durante questa fase della realizzazione del progetto sono:

     

  • montaggio ed avviamento degli impianti elettrici provvisori di cantiere

  • stoccaggio ed uso di gas e liquidi infiammabili

  • lavori di scavo in prossimità di tubazioni gas ed energia elettrica preesistenti

  • depositi di rifiuti infiammabili

Costruzione delle strutture di base

E' un periodo caratterizzalo da un incremento dell'uso di materiale combustibile come casseforme di legno, supporti e ponteggi, coperture in plastica. Il rischio di
incendio aumenta inoltre per la presenza di materiali infiammabili che sono inseriti nella costruzione (isolanti, materiali impermeabilizzanti, tubazioni costruite con materiali sintetici, etc.

Il rischio incendio nasce anche dall'uso, in questo periodo, di particolari sistemi di saldatura, sfiammatura, smerigliatura e catramatura; si deve tenere presente, inoltre, l'abitudine di molti operai di fumare durante il lavoro.

Installazione e messa a punto degli equipaggiamenti interni

Questo periodo è generalmente considerato tra i più pericolosi.

Il rischio d'incendio ed il valore dell'opera aumentano di pari passo con il progressivo andamento dei lavori, raggiungendo il picco massimo a lavori ultimati, proprio nel momento in cui il fabbricato o l'impianto devono essere presi in consegna dal proprietario.

Il carico di fuoco aumenta considerevolmente, come risultato dell'impiego di materiali utilizzati in lavori secondari, quali legno, sughero, plastica, rivestimenti dei pavimenti, delle soffittature e materiali degli imballaggi, anche perchè, in questa fase dei lavori, aumenta anche il ricorso a solventi infiammabili, detergenti, colle e coloranti.

Il rischio di incendio cresce inoltre perchè, nella fase finale dei lavori, gli operai sono addetti alle operazioni di verniciatura, raschiatura, incollaggio, saldatura, taglio, smerigliatura; queste attività, spesso, per rispettare i tempi di consegna, devono essere eseguite tutte insieme con i rischi che ne derivano.

Prove a vuoto e a carico

Questa è la fase del progetto in cui il rischio di incendio è più elevato. Le installazioni elettriche sono in tensione per la prima volta e l'impianto viene messo in funzione spesso usando materiali diversi da quelli definitivi e quindi meno affidabili.

La rispondenza delle installazioni alle norme di sicurezza dovrebbe essere verificata con test appropriati; al contrario queste vengono spesso provate in condizioni operative anormali, se non estreme.

Il surriscaldamento di alcune parti delle installazioni può rappresentare un rischio alto affinchè i meccanismi di sicurezza ed i sistemi di raffreddamento non funzionano correttamente.

Infatti le perdite o le rotture di una conduttura di gas od olio, in particolare nei sistemi idraulici, non sono certamente un evento improbabile.

Lavori di trasformazione e ristrutturazione

Questi lavori comportano,spesso un rischio di incendio più alto di quello relativo a nuove costruzioni, dovuto soprattutto alla quantità di legno impiegata nella costruzione originale.

Oltre a ciò, i lavori di trasformazione e ristrutturazione avvengono spesso quando negli edifici si svolge la normale attività lavorativa.

Attrezzature di cantiere

La maggior parte delle attrezzature è di natura provvisoria e fatta di materiali leggeri, per lo più infiammabili. Inoltre una parte del rischio è dovuta al fatto che le
stesse sono sovente usate in maniera non appropriata o non in conformità con il loro scopo, potendo così causare sovraccarichi elettrici e surriscaldamenti.

Stoccaggi in cantiere

Lo stoccaggio dei materiali, in attesa di essere montati, comporta una grande concentrazione di valori in un'area limitata. I materiali da imballaggio contribuiscono
in modo sostanziale all'incremento del carico di fuoco.

3 - Misure antincendio indispensabili

Allo scopo di limitare al massimo il rischio incendio, tutte le parti degli edifici/impianti dovrebbero essere protette da appositi sistemi, con il seguente obbiettivo:

     

  • prevenire gli incendi, ossia eliminare il più possibile ogni rischio potenziale

  • minimizzare le perdite, nel senso di evitare o limitare la diffusione del fuoco nonostante le precauzioni prese.

A questi fini, bisogna analizzare:

     

  • come è stato progettato l'edificio/impianto

  • la disposizione delle attrezzature e delle strutture provvisorie di cantiere

  • i sistemi antincendio previsti

  • l'organizzazione del cantiere.

4 - Progettazione dell'edificio / impianto

Le prime misure da adottare per limitare il diffondersi dell'incendio sono:

     

  • muri e porte tagliafuoco, da installare di pari passo con l'avanzamento dei lavori, in modo tale che l'insorgere di un incendio in un settore non consenta il suo diffondersi nell'intera costruzione o perlomeno ne ritardi la diffusione

  • preferire per la costruzione l'utilizzo di materiali ignifughi.

Senza trascurare ogni misura per eliminare focolai di incendio, si suggerisce di fare sforzi significativi per prevenire la diffusione del fuoco, assicurandosi che:

     

  • i vari servizi del cantiere (uffici, guardianeria, officine, magazzini) siano sufficientemente lontani fra loro ed a una distanza di sicurezza dalle strutture, in modo tale che il fuoco non possa propagarsi dagli uni agli altri

  • i depositi di liquidi e gas infiammabili siano a norma di legge ed inoltre correttamente aerati e ventilati

  • le zone in cui si svolgono lavori che comportano l'uso di gas e liquidi infiammabili dovrebbero essere situate, per quanto possibile, all'esterno degli edifici Se questo non fosse possibile, bisognerebbe fare attenzione a che vi sia una sufficiente aerazione

  • siano mantenute distanze di sicurezza tra le installazioni di fonti di calore e gli impianti di illuminazione

  • i rifiuti siano ridotti al minimo e trasportati ad una sufficiente distanza dalle installazioni ed attrezzature di cantiere per evitare il diffondersi di eventuali incendi da essi provenienti.

     

5 - Misure antincendio

I suggerimenti, sottoelencati si intendono come mezzi per contrastare gli incendi in modo rapido ed efficiente in qualunque momento ( le relative misure si dovrebbero adottare non appena aperto il cantiere ):

     

  • installazione di efficienti dispositivi di allarme come telefoni, sirene, avvisatori acustici, etc.

  • organizzazione di esercitazioni antincendio con il coinvolgimento sia dei Vigili del Fuoco che degli addetti al cantiere

  • installazione di un adeguato ed appropriato numero di estintori nelle varie zone del cantiere, in accordo con le norme di sicurezza Gli addetti devono essere istruiti sulle modalità d'uso.

Nel corso dei lavori, queste misure dovranno essere congrue con l'avanzamento della costruzione così che:

     

  • il sistema di spegnimento ad acqua corrisponda sempre al carico di fuoco dell'intero cantiere

  • i dispositivi antincendio progettati per l'edificio/impianto siano installati e resi operativi il più presto possibile

  • gli addetti siano istruiti sull'uso dei dispositivi di protezione.

     

6 - Organizzazione in cantiere

Le misure di seguito proposte hanno lo scopo non solo di prevenire, ma anche effettivamente di contrastare, qualora avvengano, gli incendi. Il primo obbiettivo è di provvedere
alla sorveglianza del cantiere. A questo scopo si raccomanda di:

     

  • nell'ambito dei servizi di sicurezza nominare un responsabile, con la necessaria autorità, della prevenzione incendi;

  • effettuare uno stretto controllo delle persone e dei veicoli che entrano nell'area del cantiere durante l'orario di lavoro;

  • adottare misure per la sicurezza del personale durante l'orario di lavoro ed organizzare al tempo stesso un servizio di sorveglianza anche fuori orario.

Le probabilità di incendio potrebbero essere ridotte con l'adozione delle seguenti misure:

     

  • stretta applicazione delle procedure antincendio a quelle attività operative che comportano un aumento del rischio incendio (saldature, brasature, riscaldamento, fusioni, etc)

  • zone di divieto di fumo chiaramente indicate e severi controlli per il rispetto di esse.

Per combattere gli incendi, che potrebbero comunque sorgere nonostante gli accorgimenti presi, si consiglia di tenere presenti le seguenti precauzioni:

     

  • concordare con i Vigili del Fuoco le procedure di allarme in caso di incendio

  • assicurarsi che le misure prese siano mantenute per tutto il periodo dei lavori

  • predisporre istruzioni scritte da seguire in caso di incendio, fare in modo che gli addetti al cantiere ne siano a conoscenza ed eseguire controlli periodici.


7 - Conclusioni per l'Assicuratore

Le suddette misure di protezione sono di fondamentale importanza per prevenire gli incendi e ridurre al minimo la diffusione del fuoco. L'Assicuratore deve verificare che le
misure di protezione prese in cantiere siano operanti mediante controlli periodici.

Per prepararsi a questa visita, il tecnico incaricato dall'Assicuratore deve studiare il progetto ed avere conoscenza dei problemi specifici connessi con il tipo di costruzione/impianto che dovrà ispezionare. Inoltre dovrà redigere una lista dettagliata di tutti i punti da esaminare in modo che le ispezioni possano essere eseguite nel modo più sistematico possibile.

L'ispezione dovrà aver luogo in presenza del responsabile del cantiere o dell''addetto alla sicurezza.

In particolare essa consisterà in:

     

  • analisi dello stato del cantiere

  • elenco dei punti critici

  • elaborazione di misure per eventuali miglioramenti ritenuti necessari

  • acquisizione della conoscenza dei rischi da parte dell'Assicurato

Il valore massimo dei materiali e degli equipaggiamenti stoccati a piè d'opera non dovrebbe superare i seguenti limiti:

2% del costo degli edifici in casi normali
5% del costo degli edifici in presenza di macchine ed equipaggiamenti di grandi dimensioni.


8 - Appendice di polizza - clausola antincendio

Si raccomanda che la clausola sottoriportata sia aggiunta alle polizze CAR/EAR che coprono progetti di certe dimensioni con considerevole rischio di incendio.

Per quanto riguarda il rischio di incendio ed in considerazione delle disposizioni dell'Art. 1 delle Condizioni Generali, l'Assicurato si impegna ad aderire alle seguenti disposizioni:

       

    1. le misure di prevenzione ed i sistemi antincendio devono essere installati in accordo alle condizioni locali ed alle caratteristiche del progetto e devono essere operanti non appena il cantiere è stato approntato;

       

    2. i materiali per la costruzione e gli equipaggiamenti che faranno parte dell'opera compiuta devono essere stoccati a sufficiente distanza fra loro, evitando concentrazioni di materiali e/o equipaggiamenti di valore elevato in un solo posto od in un solo settore di stoccaggio. Sostanze infiammabili (liquidi e gas) devono essere stoccate separatamente;

       

    3. il cantiere deve essere sistematicamente tenuto pulito e sgombro di rifiuti. Questi devono essere depositati ad una distanza di sicurezza;

       

    4. l'accesso al cantiere deve essere controllato ed il cantiere sorvegliato utilizzando misure appropriate;

       

    5. i cartelli di divieto di fumo devono essere ben visibili e si deve controllare l'applicazione di questa regola;

       

    6. per combattere l'eventuale incendio, si devono adottare le seguenti misure:

         

      1. installazione di un sistema di allarme

      2. installazione dei necessari dispositivi, in accordo alle caratteristiche del cantiere, quali estintori portatili, sistemi di spegnimento incendio collegati con la rete idrica, con pressione

      3. adeguata e sufficienti riserve d'acqua

      4. addestramento del personale del cantiere

      5. il luogo in cui vengono eseguiti i lavori di saldatura, sfiammatura, smerigliatura od altre operazioni similari deve essere provvisto di adeguati sistemi antincendio, in grado di intervenire immediatamente. Ad eccezione di cantieri lontani da aree urbane, tutte le misure antincendio devono essere coordinate con i Vigili del Fuoco locali;


       

       

    7. l'approntamento del sistema antincendio definitivo dovrebbe andare di pari passo con l'avanzamento dei lavori; se possibile, dovrebbe precedere i lavori di messa a punto degli equipaggiamenti interni ed il montaggio del resto dell'impianto .

       

    8. devono essere ottemperate le prescrizioni di legge riguardanti le misure di prevenzione incendio.

Se, in caso di danni dovuti ad incendio, si rileva che l'Assicurato è stato negligente nell'applicazione delle disposizioni di questa clausola, allora l'Assicuratore si riserva il diritto di ridurre l'ammontare del reclamo o di respingerlo.

 

2.2 Norme di prevenzione antincendio nei cantieri edili - Regno Unito

Le proposte per la prevenzione incendi in cantiere, elaborate congiuntamente dalle associazioni Britanniche di cui al capitolo III, sono illustrate in una pubblicazione dal titolo "Prevenzione incendi nei cantieri, codice di comportamento, norme di prevenzione antincendio nei cantieri edili e negli edifici in ristrutturazione", di seguito riportata.

1 - Premessa

1.1 Ogni anno si sviluppano numerosi incendi di grande portata nei cantieri e negli edifici in corso di ristrutturazione. Tutti comportano serie conseguenze: vi sono dei
feriti, edifici (inclusi quelli di storico interesse) vengono distrutti, impianti e macchinari danneggiati, il lavoro sospeso e completato in ritardo. La maggior parte degli incendi potrebbe essere prevenuta con l'adozione di semplici precauzioni ed adottando sistemi di lavoro più sicuri.

1.2 Tutte le parti coinvolte pertanto devono collaborare allo scopo di accertarsi che:

     

  • durante la fase di stipula del contratto siano previste adeguate misure di identificazione e prevenzione dei rischi di incendio

     

  • il lavoro in cantiere sia svolto ai più alti standard di sicurezza incendi consentendo così il massimo livello di protezione per le persone e le cose.

2 - Osservanza del codice

2.1 L'osservanza di un Codice di prevenzione, applicato ai cantieri di costruzione opere civili, inclusi quelli di demolizione, restaurazione o ristrutturazione, potrebbe ridurre
i rischio di incendi accidentali o dolosi.

N.B. L'inosservanza del Codice da parte dell'Assicurato potrebbe essere motivo di non prestazione od annullamento della copertura assicurativa, quale violazione dei patti contrattuali che ne prevedono l'obbligatorietà.

3 - Introduzione

Nel budget e nell'elaborazione di un progetto valido ed efficiente deve essere compresa un'appropriata programmazione di misure antincendio, sicurezza e salute per le persone. Procedure e standards devono essere chiaramente note all'inizio e, per la prevenzione incendi, malattie ed incidenti in genere, devono essere stanziate adeguate risorse in termini finanziari, di programmazione e disponibilità di materiali.

4 - Definizioni usate nel codice

4.1 Resistenza al fuoco: la capacità di ciascun elemento costruttivo degli edifici, componenti o strutture di rispondere, per un tempo prestabilito, ai criteri di stabilità ed
integrità di cui alle norme BS 476 Parti 20, 21 e 22.

4.2 Ristrutturazione: varianti, rifacimenti oRIPARAZIONI di strutture ed edifici esistenti

4.3 Edifici provvisori: alloggi provvisori incluso prefabbricati, baracche di cantiere, containers e roulottes.

4.4 Sistemi di rilevazione incendio: sistemi comprendenti equipaggiamenti per rilevazione automatica degli incendi, allarmi ed altre azioni appropriate. Questi sistemi comprendono anche punti di controllo con allarmi manuali.

4.5 Centro di controllo: centro di controllo a distanza presidiato in maniera continuativa nel quale le informazioni relative ad eventuali intrusi e allarme incendio sono visualizzate su uno schermo, registrate ed inviate ai servizi di emergenza.

5 - Fase di progettazione

5.1 Valutazione del rischio incendio durante la progettazione. Il Committente, in accordo con chi detiene la responsabilità del progetto (Architetto, Ingegnere, Fornitore), deve nominare un coordinatore per la fase di progettazione, il quale deve assicurare, non solo che il rischio d'incendio e relativi danni potenziali siano stati giustamente valutati e ridotti al minimo durante la costruzione, ma anche che i lavori saranno completati in conformità con tutte le norme antincendio prescritte.

6 - Fase di costruzione

6.1 L'Appaltatore deve nominare un coordinatore per la sicurezza, il quale sarà responsabile della valutazione del grado di rischio incendio e della redazione e regolare aggiornamento del Piano di Sicurezza Antincendio di cantiere. Il Piano deve evidenziare:

       

    1. organizzazione e responsabilità per la sicurezza incendi

    2. misure generali di prevenzione, sistemi di rilevazione incendio ed allarmi

    3. manutenzione cantiere

    4. vie di fuga e comunicazioni (incluso un piano di evacuazione e procedure di chiamata dei Vigili del Fuoco)

    5. accessibilità ai mezzi dei Vigili del Fuoco, coordinamento servizi

    6. addestramento ed esercitazioni

    7. efficaci misure di sicurezza per rendere minimo il rischio di incendi dolosi

    8. controllo dei materiali stoccati e dei rifiuti

6.2 Il coordinatore della sicurezza incendi in cantiere deve:

       

    1. assicurare che tutte le procedure, misure precauzionali e standards di sicurezza, come esposto nel Piano di Sicurezza Antincendio, siano chiaramente intese ed in accordo con tutte quelle del cantiere in cui si opera

    2. qualora richiesto dal Piano di Sicurezza Antincendio, verificare che siano stati ottenuti i permessi di legge previsti per operazioni di saldatura e similari e controllarne il rispetto

    3. eseguire settimanalmente controlli degli equipaggiamenti antincendio e provare tutti gli allarmi ed i dispositivi rilevatori installati

    4. ispezionare settimanalmente le vie di fuga, le vie d' accesso per l' intervento dei Vigili del Fuoco, gli impianti antincendio e le aree di lavoro e fare riferimento ai dettami del Piano di Sicurezza Antincendio

    5. tenere i collegamenti con i locali Vigili del Fuoco, inclusa l'organizzazione di ispezioni e visite per una migliore conoscenza del cantiere

    6. tenere i collegamenti con il personale addetto alla sicurezza

    7. tenere un registro di tutti i controlli, ispezioni, test, procedure di sorveglianza ed esercitazioni antincendio

    8. sorvegliare e controllare con regolarità le disposizioni e le effettive procedure per l'intervento dei Vigili del Fuoco

    9. in caso di allarme, porre in atto tutte le misure richieste per una sicura evacuazione del cantiere ed assicurarsi che tutti gli addetti ed i visitatori si presentino ai punti di raduno prefissati.

6.3 Grandi Progetti

       

    1. Per i Grandi Progetti, il coordinatore della sicurezza incendi in cantiere deve nominare, quando necessario, un responsabile ed un vice per essere assistito nell'applicazione del Piano di Sicurezza Antincendio.

    2. I funzionari suddetti dovrebbero poter svolgere questo ruolo tutelando altresì la sicurezza e la salute delle persone sul lavoro. Tuttavia, qualora le circostanze impongano di vigilare prevalentemente su quest'ultime, è comunque essenziale che il responsabile ed il suo vice trovino tempo sufficiente per adempiere ai loro impegni in tema di sicurezza incendi. Essi, inoltre, dovrebbero avere adeguata esperienza, status ed autorità per lo svolgimento dei loro compiti ed effettiva assunzione di responsabilità.

    3. E' essenziale un collegamento con i servizi di emergenza. In particolare i Vigili del Fuoco devono essere provvisti di progetti di dettaglio del cantiere relativi a:

      • accessi, colonne antincendio, montacarichi e paranchi

      • vie di fuga e scale d'emergenza

      • ubicazione degli idranti

      • ubicazione degli edifici di carattere provvisorio e stoccaggi interni

      • ubicazione articoli pericolosi quali liquidi infiammabili, bombole e condutture di gas, sorgenti elettriche, aperture provvisorie, etc. .

7 - Procedure d'emergenza

7.1 In tutti i cantieri devono essere installati sistemi di allarme incendio, nonchè campane, fischietti, clacson o sorgenti sonore attivate manualmente; questi avvisi acustici
devono chiaramente udirsi al di sopra dei rumori in tutte le aree ed essere prontamente identificati come allarme incendio.

7.2 Nei posti di maggior frequentazione devono essere affisse istruzioni per le procedure di emergenza e le stesse consegnate a tutti gli addetti del cantiere.

7.3 Gli accessi al cantiere ed agli edifici devono essere sempre mantenuti sgombri

7.4 Una chiara segnaletica deve essere installata in posizioni strategiche con l'indicazione delle vie di accesso, di fuga e del posizionamento degli idranti.

8 - Protezione Incendio

8.1 I lavori di costruzione devono essere progettati, programmati ed eseguiti per avere al più presto disponibili:

       

    1. scale di sicurezza

    2. sezionature dei comparti, incluso l'installazione di porte e muri tagliafuoco con particolare riguardo ai montacarichi, condotte e spazi vuoti, che possono agevolare infatti il passaggio di calore e fumo

    3. strutture in acciaio rivestite di materiale ignifugo

    4. colonnine antincendio debitamente collaudate e manutenzionate

    5. impianti di illuminazione

    6. dispositivi automatici di rilevazione incendio, qualora previsti nel progetto

    7. impianti a pioggia automatici ed altre installazioni fisse antincendio, qualora previste nel progetto.

8.2 Per fronteggiare gli incendi dovranno essere disponibili adeguati sistemi di alimentazione acqua con sufficienti riserve.

8.3 Tutti gli idranti devono essere raggiungibili senza ostacoli e chiaramente identificabili.


9 - Misure antincendio

9.1 Il personale deve essere addestrato all'uso di equipaggiamenti antincendio portatili

9.2 In tutto il cantiere deve essere disponibile un adeguato numero di estintori portatili

9.3 Gli estintori devono essere posizionati in modo visibile in prossimità delle uscite di ciascun piano. All'aperto devono essere collocati in apposite cassette di colore rosso situate a 500 mm d'altezza.

9.4 Coll'avanzare dei lavori la quantità degli equipaggiamenti antincendio portatili deve essere rivista e riadeguata.

9.5 Per la protezione dei quadri di distribuzione ed altri equipaggiamenti elettrici, si deve provvedere, in prossimità di questi, all'installazione di estintori appropriati (tipo CO2).

9.6 Tutti gli impianti di cantiere dotati di motore meccanico devono essere dotati di estintori.

9.7 In particolare, per equipaggiamenti dell'impianto di grandi dimensioni o di grande valore, bisognerebbe utilizzare sistemi di rilevazione e spegnimento incendio di tipo automatico.

9.8 Estintori, idranti ed altri equipaggiamenti antincendio devono avere una regolare manutenzione e, inoltre, devono essere ispezionati, ad intervalli prestabiliti, dal coordinatore sicurezza incendi del cantiere.


10 - Misure di sicurezza in cantiere contro gli incendi dolosi

10.1 Il sistema più efficace è quello di installare una recinzione per tutto il perimetro dell'intero cantiere.

10.2 Qualora questo non sia realizzabile, depositi di liquidi infiammabili, bombole di gas, stoccaggi di materiali combustibili devono comunque essere recintati oppure adeguatamente protetti.

10.3 Si raccomanda l'illuminazione del cantiere quale deterrente per le persone non autorizzate.

10.4 In caso di progetti costosi e ad alto rischio si dovrebbe prendere in seria considerazione l'uso di tele camere.

10.5 Alla fine di ciascuna giornata lavorativa si deve eseguire un controllo, particolarmente in quelle aree dove si sono svolte lavorazioni con uso di calore. Nel caso in cui sia prevista sorveglianza 24 ore su 24, bisogna eseguire controlli durante la notte e durante i periodi di vacanza ed i fine settimana.


11 - Opere provvisorie di cantiere

11.1 Qualora richiesto dal "Regolamento per la prevenzione incendi" del 1976, l'Appaltatore deve assicurare che le pratiche relative al certificato prevenzione incendi
per gli uffici del cantiere siano state inoltrate agli uffici di Igiene e Sicurezza sul Lavoro.

11.2 Le opere provvisorie di cantiere dovrebbero essere separate dagli edifici in corso di costruzione o ristrutturazione od altre opere permanenti in modo da impedire la propagazione dell'incendio; la distanza non dovrebbe essere inferiore a 10 metri.

11.3 Nel caso in cui la distanza suddetta sia inferiore a 6 metri, le opere provvisorie devono essere costruite con materiali che non concorrano alla propagazione del fuoco o a sviluppo di fumi e/o vapori corrosivi. Si dovrebbero seguire i seguenti criteri:

       

    1. le superfici di tutti i muri interni, dei soffitti e dei muri esterni devono essere in accordo alla Classe 1 di cui alle norme BS476 ed in accordo con le prescrizioni di cui alle BS476 parte 7. La superficie esterna del tetto in accordo alla Classe A di cui alle BS476 parte 3

       

    2. muri e tetto, secondo le BS476 parti 20 e 21, devono avere una resistenza al fuoco di 30 minuti (isolamento ed integrità della struttura); il tetto deve essere verificato nella sua parte inferiore

       

    3. porte e finestre devono avere una resistenza al fuoco di 30 minuti (integrità della struttura) in accordo alle BS476, parti 20 e 22

       

    4. qualora le opere provvisorie di cantiere siano anche disposte in altezza, il pavimento, il tetto e le strutture portanti dovrebbero avere 30 minuti di resistenza al fuoco (integrità della struttura, isolamento e capacità portante), secondo le BS476, parti 20 e 21, ed in accordo con le norme di regolamentazione della costruzione degli edifici

       

    5. infine, le opere provvisorie di cantiere dovrebbero essere progettate e costruite in modo tale che le caratteristiche di cui sopra possano essere verificate su ampia scala con un effettiva prova di fuoco.

11.4 Spesso è necessario costruire le opere provvisorie nello stesso tempo in cui avviene la costruzione o la ristrutturazione degli edifici, avendo a disposizione per il lavoro spazi assai ridotti. In questo caso le opere provvisorie di cantiere devono essere realizzate in conformità alle caratteristiche antincendio stabilite al paragrafo 11.3. Le opere provvisorie di cantiere devono essere ubicate in modo da consel1tire facilitarne d'accesso ai Vigili del Fuoco ed all'evacuazione del personale.

A questo proposito bisognerebbe evitare costruzioni di altezza superiori a 7,5 metri dal livello di accesso al cantiere.

Qualora ciò non fosse possibile si consiglia, in accordo con i Vigili del Fuoco, di adottare altre misure precauzionali.

Queste misure devono rimanere in vigore durante tutto il periodo della costruzione e sino a quando le opere provvisorie di cantiere non siano state riposizionate al più basso livello.

11.5 Installazioni provvisorie

Devono essere installate all'interno degli edifici da costruire o da ristrutturare od all'interno di un edificio esistente oppure entro 6 metri da questi

Devono essere equipaggiate di sistemi rilevazione incendio. In caso di Grandi Progetti (ved. paragrafo 6.3), il sistema di rilevazione incendi deve essere collegato al centro di controllo a meno che non vi sia sorveglianza 24 ore su 24.

11.6 Qualora il piano di calpestio delle opere provvisorie sia sopra il livello del terreno, lo spazio intermedio va mantenuto sgombro di rifiuti, permettendo comunque una ventilazione. Nes-sun materiale combustibile deve essere stoccato in spazi sottostanti le opere provvisorie di cantiere.

11.7 Le apparecchiature di riscaldamento devono essere fisse, preferibilmente sopra il livello del pavimento, bloccate e chiuse in armadi di metallo e mantenute in buono stato.

11.8 Anche la trascuratezza in operazioni di asciugatura degli indumenti è causa di incendi
Appendiabiti e rastrelliere per asciugatura devono essere posizionati ad una distanza di sicurezza dalle apparecchiature di riscaldamento; quest'ultime dovrebbero essere del tipo chiuso con controllo termostatico

11.9 Si consiglia di stabilire regole che vietino il fumo in quelle aree esposte a rischio incendio e cioè: officine di lavorazione del legno, aree adibite a raccolta rifiuti, aree di stoccaggio materiali combustibili, liquidi infiammabili, bombole gas, fibre o legname. Devono essere evidenti schermi o cartelli con su scritta la dicitura "non fumare".

11.10 Tutte le apparecchiature per il riscaldamento (incluso quelle per la preparazione di pasti e bevande) devono essere installate tenendo conto del rischio incendio ed in locali sufficientemente ventilati.

11.11 E' decisamente raccomandabile l'installazione di dispositivi rilevazione incendio nelle opere provvisorie di cantiere e nelle aree di deposito gas e liquidi infiammabili.

11.12 Dispositivi di rilevazione incendio devono essere altresì installati negli edifici, facenti parte delle opere provvisorie di cantiere, adibiti a cucine. Inoltre, sarebbe buona norma installare un sistema di allarme e spegnimento automatico del tipo a pioggia.

11.13 Le opere provvisorie di cantiere devono contenere mobili ed attrezzature fatti in minima parte di materiale sintetico

12 - Depositi di gas e liquidi infiammabili

12.1 Si suggerisce di custodire i contenitori di liquidi infiammabili e le bombole di gas liquido in depositi all'aperto, recintati e protetti dal sole. I depositi di liquidi altamente infiammabili dovrebbero essere circondati da un bacino sufficiente a contenere il contenuto del più grosso recipiente di liquido infiammabile, più il 10%, e si dovrebbe proibire di riempirlo d'acqua e/o di rifiuti e detriti.

12.2 Qualora sia indispensabile stoccare gas e liquidi infiammabili in circostanze differenti da quelle previste al precedente paragrafo, la quantità da stoccare deve essere al di sotto di 50 litri o metà del fabbisogno giornaliero, e comunque, nei due casi, la quantità minore. I contenitori devono essere stoccati in magazzini e/o depositi di costruzione resistenti al fuoco.

12.3 Idealmente, le aree di stoccaggio dovrebbero essere situate come minimo a 10 metri da strutture sia temporanee che permanenti, mentre i contenitori di gas e/o liquidi infiammabili dovrebbero essere stoccati a 4 metri da ciascun edificio o recinzione, a meno che i muri che li circondano non abbiano una resistenza al fuoco di almeno 30 minuti. In quest'ultimo caso possono essere tenuti ad 1 metro dalla massima altezza dal muro.

12.4 Non si dovrebbero stoccare negli stessi depositi di gas e liquidi infian1mabili prodotti che possano incrementare l'incendio, come l'ossigeno, o sviluppare gas tossici, come il cloro.

12.5 Appositi cartelli con sopra scritto "liquido altamente infiammabile", "non fumare", "non usare accendini a gas", devono essere esposti in modo ben visibile all'ingresso dei depositi.

12.6 I piani d'appoggio dei depositi di liquidi infiammabili e gas devono essere pavimentati o compattati in modo tale da essere compatibili con le pesanti strutture di sostegno utilizzate per la spedizione delle bombole. L'area deve essere tenuta sgombra da materiali infiammabili, stracci e rifiuti.

12.7 Tutti gli accessori elettrici, quali, ad esempio, lampade ed interruttori, devono essere costruiti a norma di legge.

12.8 Per i depositi chiusi si consiglia di utilizzare sistemi automatici di rilevazione fughe gas.

12.9 All'ingresso dei depositi è opportuno disporre di estintori in quantità adeguata.


13 - Alimentazione gas ed energia elettrica

13.1 Gli impianti per la fornitura di energia elettrica, sia di tipo temporaneo che permanente, devono essere installati in accordo con le "Institution of Electrical Engineers'
Regulation for Electrical Installations (IEE Wiring Regulations)" e le "Electricity at work Regulations -1989".

13.2 Tutti i lavori di tipo elettrico dovrebbero essere svolti da personale qualificato.

13.3 Gli impianti, specialmente quelli provvisori, dovrebbero essere regolarmente ispezionati e provati ad intervalli massimi di 3 mesi. I risultati dovrebbero essere trascritti su apposito registro.

13.4 Durante la fermata del lavoro, gli interruttori principali, eccetto quelli relativi alle luci di sicurezza, dovrebbero essere aperti e tutti gli equipaggiamenti elettrici non in uso disinseriti.

13.5 Tutte le apparecchiature per l'alimentazione del gas dovrebbero essere installate da un tecnico del "Council of Registered Gas Installers" (CORGI). L'utente deve verificare che i lavori vengano eseguiti da tecnici appartenenti al CORGI. L'alimentazione del gas alle apparecchiature deve avvenire tramite tubazioni fisse o, se flessibili, con tubo rinforzato. Le apparecchiature a gas devono essere munite di tappi di controllo.

NB: se viene effettuato il controllo soltanto sulle bombole situate al di fuori dell'edificio, potrebbe verificarsi una pericolosa fuoriuscita di gas nel periodo che intercorre tra la manovra della manopola e l'accensione.

13.6 Il collegamento di GPL ad un'utenza, mediante tubo flessibile, dovrebbe essere realizzato da tecnici dotati della necessaria competenza.


 

14 - Lavorazioni con utilizzo di fonti di calore

14.1 Nel caso in cui il Piano di Sicurezza Antincendio lo preveda, l'esecuzione di certi lavori deve essere preceduta da specifica autorizzazione.

14.2Prima di iniziare i lavori con utilizzo di fonti di calore, l'area deve essere sgombrata da tutti i materiali combustibili non controllati e, se il lavoro inizia da una parte di un muro o di una paratia, bisogna esaminare la parte opposta per sincerarsi che non vi sia del materiale combustibile che possa prendere fuoco a causa del calore sviluppatosi.

14.3 Materiali combustibili quali pavimenti in legno o altri che non possono essere rimossi come al punto 14.2, devono essere ricoperti da sabbia o altri materiali non combustibili.

14.4 Le bombole di gas devono essere sistemate in posizione verticale ed equipaggiate di regolatore di pressione e sistema di intercettazione del ritorno di fiamma.

14.5 Caldaie per la preparazione del catrame, surriscaldatori ed equipaggiamenti similari dovrebbero essere tenuti al chiuso soltanto in circostanze eccezionali e cioè quando il materiale isolante sia tale da evitare l'incendio del tetto a causa del calore.

14.6 L'area in cui si svolgono lavori con utilizzo di fonti di calore deve essere attentamente esaminata un'ora dopo la fine dell'orario di lavoro.


 

15 - Rifiuti, materiali di scarto

15.1 Una buona manutenzione è essenziale in tutti i cantieri. I rifiuti, qualora si consenta che vengano accumulati, sono una delle cause più probabili d'incendio.
Pertanto tutti i rifiuti, materiali d'imballaggio, pezzi di legno, di carta e stracci imbevuti d'olio devono essere rimossi con regolarità, con particolare attenzione agli angoli, basi delle colonne ed altri posti di passaggio non frequente.

15.2 Devono essere raccolti regolarmente anche i materiali di scarto che si trovano nelle aree all'aperto.

15.3 Per gli stracci imbevuti d'olio ed altro materiale di scarto combustibile si devono prevedere contenitori metallici muniti di coperchio, anch'esso metallico.

15.4 Tutti i materiali di scarto ed i rifiuti, in attessa di essere portati alla discarica, devono essere concentrati in un'area lontana dalle opere provvisorie di cantiere, magazzini o macchinari.

15.5 Tutta la vegetazione, che è diventata secca, deve essere regolarmente eliminata.

15.6 In cantiere non si deve bruciare la spazzatura.


 

16 - Gli Impianti

16.1 Tutte le macchine con i motori a combustione interna devono essere tenute all'aperto o se al chiuso, in spazi ben ventilati e posizionate in modo che i tubi ed i gas
di scarico non siano in prossimità di materiali combustibili.

16.2 Non si devono riempire i serbatoi del combustibile mentre i motori sono in moto.

16.3 I compressori dovrebbero essere posizionati singolarmente e separatamente dal resto dell'impianto.

16.4 Gli impianti e gli equipaggiamenti dovrebbero essere protetti da urti accidentali.

16.5 L'aria di alimentazione dovrebbe arrivare fredda, incontaminata e priva di gas infiammabili o vapori.

16.6 Qualora necessario, bisognerebbe utilizzare sabbia per assorbire perdite di combustibile o lubrificante.

Nel mercato assicurativo britannico sono numerose le Compagnie d'Assicurazione e gli Imprenditori che aderiscono al Codice di Prevenzione Incendi .

L'Appendice alle polizze CAR/EAR, che di seguito viene trascritta, è già comunemente utilizzata dagli Assicuratori Britannici. E' opportuno sottolineare che l'applicazione dell'Appendice è generalmente limitata a:

     

  • polizze CAR per importi superiori a 3 milioni di sterline.

  • polizze EAR per importi superiori a 5 milioni di sterline.

L'Appendice è applicabile sia a polizze annuali che a polizze per singoli contratti.

A) Polizza annuale

La seguente Appendice deve essere inclusa nella polizza:

     

  • l'Assicurato si impegna all'osservanza delle Norme di Prevenzione Incendi nei cantieri e negli edifici in ristrutturazione, edizione maggio 1992, (d'ora in poi denominate Codice) ed a successive varianti in vigore prima dell'inizio dei lavori ( come specificato nella polizza )

     

  • La presente Appendice si applica a tutti i contratti di costruzione che hanno un valore iniziale superiore a …………………sterline e a tutti i contratti di costruzione che, avendo un valore iniziale superiore a ……………….sterline, vengono considerati Grandi Progetti.

     

  • Il Rappresentante della Compagnia di Assicurazione avrà diritto di accedere al cantiere, con ragionevole frequenza, per procedere all'ispezione allo scopo di verificare se le norme di prevenzione antincendio siano state correttamente applicate e risultino conformi al Codice

     

  • Nel caso in cui la Compagnia venga a conoscenza di violazioni del Codice, essa ha l'obbligo di informare la direzione del cantiere dell'Assicurato, specificando altresì gli interventi correttivi da effettuare ed i tempi entro i quali devono essere completati.

     

  • Qualora la Compagnia ravvisi che vi sia stata una violazione di rilevante importanza deve notificarla per iscritto (Notifica) all'Assicurato. La Notifica, a discrezione della Compagnia, ha l'effetto di sospendere o annullare la copertura della polizza entro……….giorni dalla data della Notifica, data che non può essere antecedente a quella suggerita per il completamento degli interventi correttivi, rimanendo inteso che la sospensione diventa inefficace e la copertura risulta nuovamente in vigore, qualora gli interventi correttivi siano stati completati.

     

  • La sospensione o l'annullamento della polizza si applicano unicamente a quella parte di lavori ed opere specificati nella Notifica.

     

  • La presente Appendice non è applicabile a sezioni di polizza diverse dalla sezione relativa ai danni alle opere.

     

  • In caso di annullamento della polizza la Compagnia è obbligata a rimborsare all'Assicurato soltanto la quota pro rata del premio.

B) Polizza per contratti singoli

     

  • l'Assicurato si impegna all'osservanza delle Norn1e di Prevenzione Incendi nei cantieri e negli edifici in ristrutturazione, edizione maggio 1992, (d'ora in poi denominate Codice) ed a successive varianti in vigore prima dell'inizio dei lavori ( come specificato nella polizza ).

     

  • Il Rappresentante della Compagnia di Assicurazione avrà diritto di accedere al cantiere, con ragionevole frequenza, per procedere all'ispezione allo scopo di verificare se le norme di prevenzione antincendio siano state correttamente applicate e risultino conformi al Codice.

     

  • Nel caso in cui la Compagnia venga a conoscenza di violazioni del Codice, essa ha l'obbligo di informare la direzione del cantiere dell'Assicurato, specificando altresì gli interventi correttivi da effettuare ed i tempi entro i quali devono essere completati.

     

  • Qualora la Compagnia ravvisi che vi sia stata una violazione di rilevante importanza deve notificarla per iscritto ( Notifica ) all'Assicurato. La Notifica, a discrezione della Compagnia, ha l'effetto di sospendere o annullare la copertura della
    polizza entro…………..giorni dalla data della Notifica, data che non può essere antecedente a quella suggerita per il completamento degli interventi correttivi, rimanendo inteso che la sospensione diventa inefficace e la copertura risulta nuovamente in vigore, qualora gli interventi correttivi siano stati completati.

     

  • La sospensione o l'annullamento della polizza si applicano unicamente a quella parte di lavori ed opere specificati nella Notifica.

     

  • La presente Appendice non è applicabile a sezioni di polizza diverse dalla sezione relativa ai danni alle opere

     

  • In caso di annullamento della polizza la Compagnia è obbligata a rimborsare all' Assicurato soltanto la quota pro rata del premio.


 

Nota

Il sistema adottato nel Regno Unito, ispirato a criteri di prammaticità, si prefigge l'obbiettivo di evitare che, stante il carattere necessariamente ampio delle prescrizioni di polizza, si determini l'inoperosità della garanzia in conseguenza di possibili, involontari scostamenti delle misure in atto rispetto a quelle previste nel contratto.

Gli strumenti utilizzati a questo scopo sono due:

a) perizia preventiva

l'Assicuratore affida ad un proprio tecnico il compito di verificare, sul campo, la corrispondenza tra patti contrattuali e misure concretamente adottate.

L'approvazione verbalizzata dello stato iniziale del cantiere garantisce all'Assicurato l'operatività della garanzia anche nel caso in cui si palesino, a sinistro avvenuto, possibili discrepanze

b) controlli periodici

l'Assicuratore si riserva di effettuare, in corso d'opera, controlli periodici per verificare il mantenimento delle procedure concordate.

Nel caso in cui vengano rilevate discordanze, l'incaricato della Compagnia le verbalizza in contraddittorio con il responsabile di cantiere assegnando un termine massimo per il ripristino delle condizioni medesime.

Solo qualora l'Assicurato non provveda, entro tale termine, ad applicare le opportune misure correttive, si determinano conseguenze sul piano della garanzia (inoperatività e/o limitazioni).

 

Capitolo IV - Norme di prevenzione applicabili a specifiche attività svolte all'interno del cantiere

Si è premesso, nell'introduzione, che attualmente non vi sono in Italia norme di legge o codici di comportamento concordati in merito alla prevenzione incendi in cantiere.

E' comunque importante sottolineare il fatto che un Appaltatore o, in senso più lato, un GeneraI Contractor è un imprenditore che realizza la propria attività presso lo stabilimento o la proprietà del Committente.

Egli è tenuto, per legge, ad operare con diligenza, prudenza e perizia nel rispetto delle regole della buona tecnica. Infatti, secondo l'art. 2087 c.c., l' imprenditore ha l'onere di organizzare i lavori adottando tutte quelle misure e cautele rese necessarie dalla particolarità del lavoro e dettate dall'esperienza e dalla tecnica per la tutela e l' integrità fisica dei lavoratori. Queste considerazioni sono riprese ed ampliate nella direttiva CEE 92/57, il cui campo di applicazione è "qualunque luogo in cui si effettuino lavori edili e di genio civile". La direttiva prevede in particolare:

     

  • la nomina di un responsabile dei lavori, incaricato dell' esecuzione dell'opera per conto dell'Appaltatore

  • la designazione di un coordinatore in materia di sicurezza e salute

  • la redazione, prima dell'apertura del cantiere, di un piano di sicurezza e salute da inoltrarsi alle autorità competenti ( incluso Vigili del Fuoco ). Ad oggi, la direttiva è applicabile soltanto ai lavori civili, tuttavia nel momento in cui l'obbligo di elaborazione del piano sicurezza lavori verrà esteso anche alla realizzazione degli impianti industriali, in genere più complessi, si sarà fatto un passo avanti nel miglioramento della prevenzione incendi in cantiere, data la logica correlazione del rischio incendio con la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.

Nel frattempo, analizzando le varie fasi e le attività che vengono svolte in un cantiere durante la realizzazione di un progetto civile/industriale, si potrebbe, in prima istanza, ricondurre ciascuna di queste attività al rispetto degli obbiettivi e normative riferite a quelle specifiche attività o lavorazioni di cui alle tabelle A,B,C esposte nel Capitolo II. Prima di passare a questa analisi è però opportuno richiamare alcune definizioni e concetti relativi ad un cantiere:

a) definizione di cantiere:

esso consiste nel luogo nel quale si concentrano e lavorano materiali, si assemblano equipaggiamenti e macchinari, si eseguono opere civili e di montaggio, collaudi ed avviamenti, allo scopo di costruire edifici civili e/o realizzare progetti industriali in tempi prestabiliti

b) servizi ed installazioni di cantiere

consistono nella costruzione degli alloggi, dei servizi igienici, della mensa, degli spogliatoi, dei servizi di pronto soccorso per gli addetti ai lavori, nonchè recinzioni, tettoie, magazzini, capannoni per la custodia ed il ricovero degli attrezzi, delle macchine, dei materiali deperibili, dei mezzi di sollevamento e trasporto, dei combustibili liquidi e gassosi, etc ..

c) opere provvisorie

sono installazioni di carattere temporaneo necessarie per eseguire i lavori, quali :

     

  • impalcature, ponteggi, armature, puntellazioni

  • strade e piste di servizio, binari, passerelle

  • pozzi d'acqua

  • impianti temporanei per fornitura acqua, gas, energia elettrica.

Nell'ambito del cantiere, in accordo con la programmazione dei lavori, si svolgono tutte le attività necessarie alla realizzazione di un progetto civile/industriale.

La realizzazione di un progetto industriale è di per sè più complessa, in quanto oltre all'esecuzione delle opere civili pertinenti al progetto, comprende anche l'ingegneria esecutiva del montaggio, il posizionamento dei macchinari, il montaggio di tutti i componenti ed i sistemi d'impianto, l'avviamento ed il collaudo .

Con riferimento, quindi, alla realizzazione di un progetto industriale si possono identificare le principali attività e lavorazioni che si svolgono, nel tempo, in un cantiere di tal tipo e, relativamente a queste, di volta in volta, richiamare ed applicare i disposti del D. M. 16/2/1982 in merito alle attività e lavorazioni soggette a prevenzione incendi.

In questo senso si è pertanto definita la seguente suddivisione :

1) servizi di cantiere:

in questa fase bisognerà fare particolare attenzione ad eventuali depositi di carburante, gas e liquidi infiammabili. Sarebbe necessario richiedere il C .P. I .nel caso in cui si incorresse in quanto previsto dal decreto suddetto, cioè in presenza di:

     

  • depositi di gas in bombole, che possono essere del tipo:

         

      1. gas compressi: per capacità complessiva superiore a 2 m3

      2. gas liquidi: per quantitativi complessivi superiori a 500 Kg

     

  • depositi di gas comburenti in serbatoi fissi per capacità complessive superiori a 2 m3

  • impianti fissi di distribuzione carburante

  • impianti di produzione catrame

2) costruzione infrastrutture:

in questa fase si dovrà porre attenzione a:

     

  • depositi di prodotti infiammabili (legname, materiali di imballaggio, isolanti, etc.) aventi una capacità complessiva superiore a 25 m3

  • gruppi per produzione energia elettrica con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 Kw

3) costruzione opere civili:

valgono le considerazioni precedentemente esposte

4) montaggi:

questa è una fase assai importante, nella quale, oltre alla presenza dei rischi precedentemente elencati, si sommano anche le attività di saldatura, sfiammatura, smerigliatura, ecc .

In questo caso il D. M. sarebbe applicabile qualora l'insieme delle attività svolte fosse tale da configurare la presenza di una o più:

     

  • officina per saldatura a taglio dei materiali con oltre cinque addetti

  • deposito di vernici con quantitativi superiori a 1000 Kg

  • officina per verniciatura con vernici infiammabili con oltre cinque addetti

5) avviamento:

è questa la fase più delicata ed a più alto rischio di tutto il ciclo della costruzione di un impianto, poichè è durante il suo svolgimento che la probabilità del rischio incendio è più elevata. Infatti, viene per la prima volta utilizzata l'energia elettrica così come previsto nel progetto esecutivo; le manovre sono in genere più affrettate, le emergenze sono continue e devono ancora essere eseguite operazioni di saldatura e test vari con l'energia elettrica in rete, le tubazioni del gas, dell' olio e del vapore in pressione, l'impianto in genere in movimento.

Purtroppo in questa fase, in cui il rischio incendio è più alto, i sistemi antincendio previsti dal progetto non sono di solito disponibili. Infatti, poichè essi sono alimentati dalle reti idriche ed elettriche realizzate a seguito dell'esecuzione del progetto, il più delle volte accade che questi impianti di servizio non siano ancora completati e testati, per cui le prove a carico possono essere eseguite o con sezioni parziali della rete idrica ed elettrica di progetto, o, ancora più spesso, con l'acqua e l'energia elettrica delle opere provvisorie di cantiere.

In questa fase quindi, oltre all'adozione di tutti i sistemi cui la diligenza e l'accortezza del responsabile di cantiere deve provvedere, e quelle misure, se prese, di cui ai paragrafi precedenti, non rimane altro che privilegiare ed accelerare le operazioni relative alla messa a punto delle reti elettriche ed idriche, così da poter contare sull'effettiva disponibilità degli impianti antincendio del progetto realizzato.

Considerato che le operazioni di avviamento sono, oltre che complesse, anche di lunga durata (mediamente da 2 a 6 mesi ), la disponibilità, prima del collaudo, degli impianti antincendio del progetto è l'unica strada percorribile per avere le migliori garanzie nel momento in cui non solo il rischio d' incendio è più elevato ma è anche quello in cui l'avanzamento dei lavori ha raggiunto il più alto valore economico.